Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti della SIAE è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra professionisti iscritti al registro

 

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dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
      2. I revisori dei conti supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso in cui si renda vacante il posto di un revisore dei conti effettivo.
      3. I revisori dei conti effettivi, nella loro prima riunione, nominano al loro interno il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di propria assenza o impedimento.
      4. Al collegio dei revisori dei conti spettano la verifica delle scritture della SIAE e la revisione contabile del conto consuntivo.
      5. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori dei conti che riferiscono per iscritto al consiglio di amministrazione.